Art. 8.
(Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati).

      1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Comitato per l'assistenza e il

 

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sostegno delle vittime dei reati, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.
      3. Il Comitato è composto:

          a) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

          b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

          c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) da un rappresentante del Ministero della salute;

          e) da un avvocato, designato dal Consiglio nazionale forense, scelto tra professionisti di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà nei confronti delle vittime;

          f) da uno psicologo, designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, scelto con gli stessi criteri indicati alla lettera e);

          g) da un esperto di vittimologia, designato dalla Società italiana di vittimologia;

          h) da un docente di diritto penale e da un docente di diritto processuale penale;

          i) da due esponenti delle autonomie locali territoriali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          l) da sei membri delle associazioni per l'assistenza e il sostegno delle vittime, di cui tre appartenenti alle associazioni delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi dell'articolo 2, e tre scelti dalle associazioni più rappresentative delle altre categorie di vittime, nominati dal Ministro della giustizia, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

 

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          m) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

      4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
      5. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP Spa, che vi provvede per conto del Ministero della giustizia sulla base di apposita concessione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 12.
      6. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati all'accesso e alle procedure di elargizione.
      7. La corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi dell'articolo 7 è disposta con delibera del Comitato nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, previa verifica:

          a) dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di un'ordinanza di archiviazione per estinzione del reato per morte o perché è ignoto l'autore del reato e della legittimazione attiva del richiedente;

          b) della inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una delle ipotesi previste dall'articolo 7, commi 6 e 7.

      8. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenuti indispensabili per la decisione. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

 

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